Statuto

Lo Statuto della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo (F.I.A.L.S.) rappresenta il documento fondamentale che regola la vita e l'organizzazione del nostro sindacato. In esso sono definiti i principi, gli scopi, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento della Federazione.
Il documento, suddiviso in undici titoli, descrive dettagliatamente la costituzione dell'organizzazione, i suoi principi democratici e apartitici, le finalità di tutela dei lavoratori dello spettacolo, l'organizzazione centrale e periferica, le norme amministrative e le modalità di partecipazione degli iscritti alla vita sindacale.
Di seguito è riportato il testo integrale dello Statuto attualmente in vigore:
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 - È costituita, con sede legale a Torino, via delle Orfane 3/a, la Federazione fra i Sindacati Autonomi dei Lavoratori dello Spettacolo.
La Federazione assume la denominazione di "Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo (F.I.A.L.S.)".
ART. 2 - La F.I.A.L.S. aderisce ad una organizzazione Sindacale Confederale purché autonoma, apartitica e democratica.
ART. 3 - La Federazione è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici ed è completamente indipendente dai partiti politici e relative correnti od influenze, nonché da ogni altra ingerenza e non ha scopo di lucro o commercio.
È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altro ente o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge 23.12.1996 n.662 e successive modifiche e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi organi competenti.
Le cariche sociali sono incompatibili con cariche politiche.
Le decisioni degli organi direttivi dovranno essere sempre verbalizzate e potranno, a richiesta anche di uno solo dei componenti di detti organi, essere adottate mediante voto segreto e diretto.
ART. 4 - La Federazione ha il compito di tutelare gli interessi morali, giuridici, economici e professionali, inerenti al rapporto di impiego e di lavoro dei Lavoratori, siano essi in servizio e in quiescenza, anche in sede giurisdizionale, e in modo particolare di svolgere la necessaria azione per garantire a tutti gli appartenenti alla categoria un rapporto giuridico ed economico conforme alle ispirazioni ed esigenze dei lavoratori interessati in rapporto alla complessità ed importanza delle funzioni che la categoria stessa svolge.
ART. 5 - La Federazione si prefigge di concretizzare i propri scopi mediante:
a) la contrattazione globale del rapporto di lavoro favorendo la stipula di un contratto unico nazionale del settore lirico-sinfonico ed in generale dello spettacolo atto a superare le difformità di trattamento attualmente esistenti, su scala nazionale e locale, tra categorie di lavoratori esercenti attività musicale in istituzioni pubbliche e private;
b) la presenza attiva e sistematica del sindacato in tutte le sedi e istanze e, in particolare, dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte culturali, sociali ed economiche, onde determinare unitariamente soluzioni coerenti con le esigenze di sviluppo culturale sociale del Paese;
c) la tutela della dignità professionale del Lavoratore nell'ambito del proprio posto di lavoro;
d) la promozione, la sollecitazione e l'appoggio di provvedimenti legislativi in materia culturale e di altri provvedimenti che interessano, in genere, tutte le categorie dei lavoratori;
e) la rappresentatività dei lavoratori aderenti in ogni posto di lavoro, in tutti gli organismi preposti alla gestione dei contratti e alla vigilanza sulla corretta applicazione degli stessi o di leggi, in tutte le commissioni per la stesura di regolamenti interni, di disciplina, di concorso, di esami, nonché l'intervento per il componimento di controversie tra lavoratori e datori di lavoro;
f) la ricerca di convergenze con altre Organizzazioni Sindacali confederate e non, nazionali e internazionali, stabilendo intese particolari oltre che per i problemi del settore, anche per altri di carattere più generale che investono gli iscritti come unità produttive nel tessuto sociale del Paese.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
ART. 6 - Alla Federazione possono aderire tutti i lavoratori operanti nelle strutture musicali, teatrali e di spettacolo in genere (indipendentemente dalla qualifica posseduta e dal rapporto di lavoro instaurato con enti e istituzioni dei settori di pertinenza, organizzazioni di lavoratori del settore ed i lavoratori in quiescenza.
L'adesione implica la conoscenza, la accettazione e il rispetto delle norme previste dal presente statuto, nonché 1'adeguamento alle strutture della Federazione per le Organizzazioni aderenti.
Si considerano iscritti coloro che possono comprovare la sottoscrizione della delega di adesione e rappresentanza.
A ciascun iscritto viene rilasciata tessera di appartenenza al Sindacato.
ART. 7 - Sono organi centrali della Federazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) la Segreteria Generale;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.
ART. 8 - Sono organi periferici della Federazione:
a) il Congresso o Assemblea Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) la Segreteria Regionale;
d) il Congresso o Assemblea Provinciale;
e) il Consiglio Provinciale;
f) la Segreteria Provinciale.
TITOLO III - CONGRESSO NAZIONALE
ART. 9 - Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione, esso si riunisce:
a) in via ordinaria, di norma, ogni cinque (05) anni su convocazione della Segreteria generale;
b) in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, o su richiesta di almeno il cinquanta per cento (50%) più uno (01) degli iscritti alla Federazione.
La Segreteria generale procede alla convocazione del Congresso straordinario
entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.
La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che
si propongono per la discussione.
Per entrambe le tipologie di Congresso di cui alle precedenti lettere a) e b)
l’avviso di convocazione deve, contenere l'ordine del giorno,
e dovrà essere diramato, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, alle
Segreterie Regionali e Provinciali almeno trenta giorni prima della data
stabilita per il Congresso.
ART. 10 - Intervengono di diritto al Congresso, con poteri deliberativi in rappresentanza degli iscritti, i delegati eletti dalle Assemblee Provinciali, in rapporto di uno ogni 30 In ogni caso dovrà essere garantito almeno un delegato per ogni provincia.
I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso possono conferire la propria rappresentanza ad un altro delegato senza limiti di deleghe all’interno della stessa segreteria provinciale.I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri partecipano al Congresso di diritto senza diritto di voto a meno che non siano designati quali delegati eletti.
Per i quorum e per l'esito delle votazioni del Congresso Nazionale si ha riguardo al numero dei rappresentati da ciascun delegato, con possibilità, quindi, di attribuzione di voti plurimi, avuto riguardo alle proporzioni previste nel presente articolo; in caso di voto segreto si avrà riguardo esclusivamente al numero dei delegati presenti anche per delega.
Al Congresso possono partecipare tutti coloro che abbiano pagato i contributi sindacali alla F.I.A.L.S. da un Congresso all'altro, in qualità di assistenti (od osservatori).
Le spese di viaggio e soggiorno per i delegati sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.
ART. 11 - Il Congresso è valido quando siano rappresentati almeno il sessanta per cento (60%) degli iscritti alla Federazione e decide a maggioranza dei voti rappresentati.
ART. 12 - Il Congresso può modificare lo Statuto; per le deliberazioni su modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti presenti al Congresso in caso di voto segreto, o il cinquanta per cento (50%) più uno in caso di votazione palese proporzionale come previsto dall'art.10.
Il Congresso si pronuncia sull'attività passata e fissa le direttive generali dell'attività futura.
ART. 13 - Spetta inoltre al Congresso:
a) eleggere il Segretario Generale;
b) eleggere la Segreteria generale
c) eleggere il Collegio dei Sindaci;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
e) approvare il bilancio consuntivo.
Le decisioni del Congresso sono impegnative e vincolanti per tutti gli
associati.
TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
ART. 14 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.
Esso è composto da tutti i Segretari Provinciali della Federazione F.I.A.L.S.-C.I.S.A.L.).
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria, subito dopo il Congresso ed almeno una volta ogni dodici (12) mesi.
In via straordinaria viene convocato su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti ed ogni qualvolta la Segreteria Generale ne ravvisi l'opportunità.
Le spese di viaggio e soggiorno per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sono a carico delle rispettive Segreterie Provinciali.
ART. 15 - Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
a) dare direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;
b) deliberare su tutte le questioni organizzative.
ART. 16 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se adottate con la partecipazione di almeno il cinquanta per cento (50%) più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con la sola partecipazione dei presenti in seconda convocazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale della Federazione e, in sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto, in assenza di questi da uno dei Vice Segretari Generali.
ART. 17 - Per ogni riunione del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto apposito verbale.
TITOLO V - SEGRETERIA GENERALE
ART. 18 - La Segreteria Generale è composta da tre (03) a nove (09) membri eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti alla Federazione.
Essa rappresenta legalmente la Federazione ed attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Compiti della Segreteria Generale sono:
a) curare i collegamenti con le Segreterie dei Sindacati Nazionali e con le Segreterie Regionali e Provinciali della Federazione;
b) nominare i delegati al Congresso Confederale;
c) designare propri rappresentanti in seno alle Commissioni, Consigli di Amministrazione della cassa di Previdenza ed altro Ente in cui sia prevista la rappresentanza sindacale;
d) deliberare su tutte le questioni Amministrative della Federazione;
e) deliberare l'adesione o la revoca alla Confederazione.
ART. 19 - Fanno parte della Segreteria Generale:
- il Segretario Generale;
- un Segretario Generale Aggiunto;
- due Vice Segretari Generali;
- cinque (05) membri.
ART. 20 - Il Segretario Generale coordina le attività della Segreteria Generale ed assicura la direzione unitaria della Federazione, operando nello Statuto e sempre rispettando i suoi fondamentali principi democratici.
La Segreteria Generale, nei casi di effettiva necessità allorché sia in gioco il buon nome ed il prestigio della F.I.A.L.S. o risulti un'azione di opposizione in contrasto con le impostazioni statutarie o programmatiche della stessa Segreteria Generale, può nominare gestioni commissariali.
La Segreteria può, inoltre, adottare in via provvisoria ed immediata i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) il richiamo scritto;
b) il richiamo con diffida;
c) la destituzione della carica;
d) la sospensione;
e) l'espulsione.
Tutte le disposizioni, in special modo i provvedimenti di sospensione ed espulsione, devono essere comunicati agli interessati e deferiti al Collegio Nazionale dei Probiviri per i provvedimenti definitivi.
ART. 21 - Agli effetti della firma e di ogni manifestazione esterna la Federazione è rappresentata legalmente dal Segretario Generale. Le spese necessarie all'attività dei singoli membri della Segreteria Generale, nell'ambito delle cariche da loro ricoperte su incarico del Segretario Generale, vengono poste a carico del bilancio della Segreteria Generale.
TITOLO VI - COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 22 - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre (03) Sindaci effettivi e due (02) supplenti, tutti eletti dal Congresso.
Esso riferisce della propria attività davanti al Congresso.
ART. 23 - Il compito del Collegio dei Sindaci è quello di:
a) esaminare e controllare il bilancio predisposto dalla Segreteria Generale;
b) redigere la relazione del bilancio consuntivo ed illustrarla al Congresso;
c) controllare in generale l'andamento amministrativo della Federazione.
Le spese necessarie all'attività del Collegio dei Sindaci sono a carico della Segreteria Generale.
TITOLO VII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 24 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre (03) membri effettivi e due (02) supplenti, tutti eletti dal Congresso.
Il Collegio dei Probiviri decide in via di equità sulle questioni che sorgono tra gli associati o tra questi e gli organismi della Federazione.
La carica di Probiviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge al suo interno in prima seduta il Presidente.
Il Collegio decide con intervento del Presidente e dei due (02) membri.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono espletate dal componente più anziano di età.
Il Collegio, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni.
Lo stesso può erogare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione con diffida;
c) sospensione fino a dodici (12) mesi con destituzione da eventuali
incarichi;
d) espulsione.
Le decisioni del Collegio sono motivate e comunicate per iscritto.
Titolare dell'azione disciplinare promossa nei confronti dei componenti degli organi della Federazione è il Segretario Generale o il Segretario Generale Aggiunto nel caso in cui il destinatario dell’azione sia lo stesso Segretario Generale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può essere convocato anche in una delle sedi Provinciali o Regionali della Federazione.
Le spese necessarie all'attività del Collegio dei Probiviri sono a carico della Segreteria Generale.
TITOLO VIII - ORGANI PROVINCIALI E REGIONALI
Art. 25 - In ogni provincia è costituita una Segreteria Provinciale cui fanno capo i lavoratori operanti nelle varie strutture produttive.
Il massimo organo deliberativo della Segreteria provinciale è il Congresso o Assemblea provinciale degli iscritti.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque (05) anni e, in via straordinaria, quando il Consiglio Provinciale ne ravvisi la necessità e quando venga fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti.
Il Congresso o Assemblea Provinciale procede alla elezione del Consiglio Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale.
Si pronuncia su tutti i problemi inerenti all'attività sindacale ed approva il bilancio della Segreteria Provinciale.
Le Segreterie Provinciali sono autonome rispetto alle Unioni Provinciali Confederali e uniche competenti in materia di rappresentanza aziendale;
rispondono direttamente alla Segreteria Generale in materia contributiva ed alla Segreteria Regionale per la competenza Sindacale.
In mancanza di Segreteria Regionale rispondono direttamente alla Segreteria Generale.
ART. 26 - Il Consiglio Provinciale, eletto dal Congresso o Assemblea Provinciale, si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La durata del suo mandato è di cinque (05) anni.
Il Consiglio Provinciale, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere il Segretario Provinciale ed almeno altri due (02) componenti della Segreteria Provinciale.
Ad esso compete di deliberare sull'attività sindacale in sede di giurisdizione; inviare alla Segretaria Generale e Regionale il verbale di nomina della Segreteria Provinciale ed il verbale di ogni assemblea.
Il Consiglio Provinciale, inoltre, nell'interesse degli iscritti locali, informate obbligatoriamente la Segreteria Generale e Regionale, può proclamare lo stato di agitazione ed indire operazioni di sciopero sia a carattere provinciale che aziendale.
ART. 27 - La Segreteria Provinciale eletta dal Consiglio Provinciale è composta dal Segretario e da almeno un Vice Segretario; potrà essere nominato un segretario aggiunto.
La Segreteria Provinciale, in esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Provinciale, cura l'attività sindacale nell'ambito della provincia, tratta con le Amministrazioni locali, è responsabile della Organizzazione in sede Provinciale e deferisce alla Segreteria Generale, per eventuali provvedimenti disciplinari, comportamenti degli iscritti lesivi del buon nome della F.I.A.L.S..
L'attività sindacale della Segreteria Provinciale deve essere svolta solo ed unicamente con i contributi degli associati e nei limiti consentiti dagli stessi.
La Segreteria Provinciale può, in via provvisoria ed immediata, adottare il provvedimento di sospensione. La Segreteria Provinciale inoltre, nell'interesse degli iscritti locali, informate obbligatoriamente la Segreteria Generale e Regionale, può proclamare lo stato di agitazione ed indire operazioni di sciopero sia a carattere provinciale che aziendale.
ART. 28 - I Segretari Provinciali della Federazione costituiscono il Consiglio Direttivo Regionale della Federazione stessa che elegge nel suo seno il Segretario Regionale ed il Vice Segretario Regionale.
ART. 29 - Limitatamente all'attività delle rispettive regioni, la Segreteria Regionale ha i seguenti compiti:
a) promuovere le azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere regionale;
b) rappresentare la Federazione a livello regionale;
c) curare il collegamento con le Segreterie Provinciali e con gli organi centrali della Federazione;
d) l'attività sindacale delle Segreterie Regionali deve essere svolta solo ed unicamente con i contributi delle Segreterie provinciali e nei limiti degli stessi.
TITOLO IX - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 30 - Le entrate della Federazione sono costituite:
a) dall'ammontare dei contributi ad essa versati dagli associati stabiliti dalla Segreteria Generale;
b) dagli interessi attivi ed altre eventuali rendite.
ART. 31 - Le cariche sociali sono gratuite.
ART. 32 - Le uscite sono costituite:
a) dalle spese di organizzazione (stampa, propaganda, indennità viaggi, rappresentanza, fitti, ecc.);
b) dalle spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e regolamenti delle competenti autorità.
Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse della Federazione.
ART. 33 - E' fatto divieto alle Segreterie Regionali, Provinciali, Aziendali e comunque a tutte le strutture diverse della Segreteria Generale:
a) di firmare contratti di locazione, in nome e per conto della F.I.A.L.S., relativi ad immobili da adibire a qualsiasi attività, se non su delega della Segreteria Generale;
b) di assumere personale dipendente in nome e per conto della F.I.A.L.S.;
c) di assumere oneri finanziari di qualsiasi titolo o genere per conto e per nome della F.I.A.L.S. se non su delega della Segreteria Generale.
ART. 34 - Tutti coloro, esclusa la Segreteria Generale, che dovessero obbligarsi in contrasto con quanto previsto dallo art.33 saranno responsabili personalmente in solido.
ART. 35 - RENDICONTO ANNUALE
E' prevista la redazione di un rendiconto economico finanziario annuale che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nazionale. Ogni Segreteria Provinciale e Regionale dovrà rendicontare alla segreteria generale la propria gestione amministrativa con la documentazione anche in copia delle entrate ed uscite finanziarie e, in ogni caso, dei tabulati relativi a ciascun iscritto. Tale rendicontazione dovrà pervenire alla Segreteria Generale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
ART. 36 - La F.I.A.L.S. attualmente aderisce alla Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori "C.I.S.A.L.". La C.I.S.A.L. non ha alcun potere di intervento nei confronti della Federazione, dei suoi organi dirigenti e degli associati (organizzativo, amministrativo, disciplinare).
TITOLO X - ORGANO DI STAMPA E DI INFORMAZIONE
ART. 37 - La Federazione cura la pubblicazione di un proprio Organo di Stampa periodico, possibilmente mensile, che può essere a livello provinciale, regionale o nazionale nel quale vengono trattati argomenti sindacali, professionali e culturali in genere. Potranno essere costituite attività di informazione in via telematica.
I Direttori responsabili di tali organi di stampa e di informazione saranno i rispettivi Segretari Territoriali.
TITOLO XI - CASI NON PREVISTI
ART. 38 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contemplate dalle vigenti leggi civili e penali.
Le modifiche al presente Statuto, possono essere deliberate dal Congresso stesso o dal Consiglio Nazionale su esplicita delega del congresso.
ART. 39 - I costituenti riconoscono che la F.I.A.L.S. è stata fondata nel 1974 da Aurelio Faedda e fin dalla sua fondazione la F.I.A.L.S. ha aderito alla C.I.S.A.L. dalla quale è stata regolarmente riconosciuta come da documentazioni esistenti.
ART. 40 – Norma transitoria: le modifiche degli articoli 13, 15 e 18 nella loro attuale formulazione entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025. Sino a tale data la Segreteria generale è eletta dal Consiglio direttivo nazionale.